Avvocato Civile
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I marchi di fatto
Registrare un marchio è molto conveniente (anche per i bassi costi dell'operazione e per gli enormi vantaggi pratici ed economici che se ne traggono), ma come si accennava prima è possibile anche possedere un marchio “di fatto”, ovvero un marchio utilizzato senza essere stato registrato.
Marchio di fatto: di cosa si tratta
Questo tipo di marchio, soggetto non solo al rischio di contraffazione ma anche all’eventualità che altri procedano a registrarlo, garantisce comunque una protezione, peraltro molto debole, in quanto:
- a) chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso (art. 2571 c.c.);
- b) i segni diversi dal marchio registrato possono costituire anteriorità invalidanti (rispetto ad un marchio registrato) qualora questi siano noti al mercato e non in un ambito puramente locale.
Pertanto, elementi fondanti del marchio di fatto sono l’uso effettivo e la sua notorietà e, in un eventuale giudizio, l’unica prova che il titolare del marchio di fatto potrà produrre è quella relativa all’uso effettivo del segno per determinati prodotti o servizi; non solo, ma vi è anche una differenziazione fra i marchi di fatto legati al grado di notorietà: in questo senso, il pre uso locale conferisce al titolare del marchio di fatto la possibilità di continuare ad utilizzarlo per lo stesso genere di prodotto o servizio e nello stesso territorio, cioè nell’ambito dell’uso fattone, senza la possibilità di vietare a colui che successivamente registri il medesimo marchio di farne anche egli uso nel territorio di diffusione locale.
Giova ricordare che, con il marchio registrato, tutto questo non serve in quanto basterà dimostrare di avere ottenuto la registrazione di un marchio per potere chiedere la sua tutela.



