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Procedure esecutive: il procedimento mobiliare

 

Procedure esecutive: il procedimento mobiliare

 

L'espropriazione mobiliare è un procedimento esecutivo giudiziario che ha ad oggetto i beni mobili di proprietà del debitore, che vengono sottratti coattivamente al possessore con il pignoramento al fine di soddisfare il creditore con la loro vendita o la loro assegnazione. 

Se i beni si trovano presso il debitore, si parla di espropriazione mobiliare presso il debitore, che si distingue dall'ipotesi in cui i predetti beni si trovano presso altri soggetti, nel qual caso si parla invece di espropriazione mobiliare presso terzi. 

 

Procedimento mobiliare: come avviene il pignoramento 

Il creditore procedente consegna titolo esecutivo e precetto precedentemente notificati all'ufficiale giudiziario, che può iniziare la ricerca di quei beni mobili non considerati impignorabili dalla legge. 

Tale ricerca può avvenire presso l'abitazione del debitore o presso altri luoghi a lui appartenenti e sulla sua persona (in quest'ultimo caso, nel rispetto delle cautele opportune a non ledere il decoro di chi la subisce): tale ricerca può anche avvenire tramite l'assistenza della forza pubblica. 

Occorre poi ricordare che l'ufficiale giudiziario deve eseguire il pignoramento in determinati orari: salva espressa autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, ilpignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi né prima delle ore 7 o dopo le ore 21. 

I beni pignorabili dall'ufficiale giudiziario sono beni mobili, denaro e titoli di credito (ad esclusione dei beni mobili impignorabili in modo assoluto ed altri relativamente impignorabili descritti precedentemente). Per realizzare il pignoramento è sufficiente che tali beni si trovino in luoghi di cui il debitore ha la disponibilità e non è necessario verificarne la proprietà. 

 

Quali beni vanno pignorati? 

Durante l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario deve indirizzarsi verso quei beni che ritiene di facile e pronta liquidazione, limitatamente al valore di quanto precettato aumentato della metà: in sostanza, egli deve pignorare le cose che possono più facilmente essere vendute e che presumibilmente permetteranno di realizzare la somma dovuta al creditore, comprensiva di tutte le spese di giustizia annesse (peraltro, secondo quanto disposto dall'articolo 517 del codice di rito, sono preferiti il denaro contante, i gioielli, i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione). 

Di tutte le operazioni compiute, l'ufficiale giudiziario redige processo verbale, nel quale sono descritti i beni pignorati, il loro stato e la stima del loro valore, le disposizioni impartite per la loro conservazione. Nel medesimo documento è fatta relazione anche delle disposizioni date per la conservazione delle cose pignorate. 

Finite le operazioni, l'ufficiale consegna senza ritardo al creditore sia il processo verbale, che il titolo esecutivo e il precetto: sarà poi il creditore stesso a depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, entro quindici giorni, la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi degli atti ricevuti dall'ufficiale giudiziario: da notare che se il deposito non viene effettuato nei termini, il pignoramento perde di efficacia. 

Il cancelliere forma il relativo fascicolo, a cui assegna un numero di ruolo, ed entro 10 giorni dal pignoramento, sulla base dell'articolo 501 del codice di rito, il creditore può chiedere al giudice, con apposita istanza, che venga distribuito il denaro pignorato o che vengano venduti i beni. Il giudice dell'esecuzione può, quindi, disporre che la vendita avvenga mediante l'istituto di vendite giudiziarie oppure al pubblico incanto. 

La somma così ricavata viene ripartita tra tutti i creditori, il procedente e gli eventuali intervenuti. 

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