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DECRETO INGIUNTIVO - Cosa può fare il debitore

 

DECRETO INGIUNTIVO - Cosa può fare il debitore  

 

Cosa può fare il debitore una volta ricevuto il decreto ingiuntivo? 

 Per rispondere a tale domanda, conviene differenziare a seconda che il decreto ingiuntivo sia o meno provvisoriamente esecutivo 

 

A) decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo

 In questo caso, il giudice ha assegnato al debitore un termine di 40 giorni, decorrenti dalla notifica, durante i quali il debitore: 

  •  può adempiere, ovvero pagare la somma ingiunta o consegna il bene; 
  •  può proporre opposizione; 
  •  può non adempiere né proporre opposizione: in questo caso, il decreto ingiuntivo (decorsi i 40 giorni) diventa definitivo ed il creditore può, previa apposizione della formula esecutiva, iniziarel’esecuzione forzata. Inoltre, quando il decreto è divenuto esecutivo, il creditore può iscrivereipoteca giudiziale. 

 

B) decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

La differenza rispetto al decreto non immediatamente esecutivo risiede nel fatto che, in questo caso, il decreto costituisce già titolo esecutivo e il creditore non deve quindi attendere il decorso dei 40 giorni, potendo fin da subito: 

  •  iscrivere ipoteca sui beni del debitore, 
  •  iniziare l'esecuzione forzata. 

Fermo restando che il debitore può sempre adempiere e quindi pagare, oppure proporre opposizione. 

A questo punto, occorre solo accennare all'ultima eventualità che si è ipotizzata, ovvero che il debitore proponga opposizione. 

 

Il giudizio di opposizione

Per comprendere il senso ed il significato di tale possibilità, occorre ricordare che l’emissione del decreto ingiuntivo avviene unicamente sulla base della richiesta del creditore, in assenza di contraddittorio con il debitore. 

La legge si preoccupa, pertanto, di garantire al debitore di "poter dire la sua", per usare un'espressione colloquiale, ovvero di portare all'attenzione del giudice elementi o fatti, taciuti dal creditore, che possono ridurre o eliminare del tutto la pretesa di quest'ulimo (ad es., il credito potrebbe essere già stato pagato, oppure prescritto, oppure ancora il creditore potrebbe essere inadempiente rispetto alle sue obbligazioni). 

Proprio per dare modo di formulare tali eccezioni, la legge consente all'ingiunto di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, che rappresenta un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti sono: 

  • l’opponente, ossia il debitore ingiunto, 
  • l’opposto, ossia il creditore che ha ottenuto il provvedimento monitorio. 

Lo scopo dell’opponente è quindi di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e, più in generale, di far verificare al giudice la fondatezza del credito. 

Premesso che nelle relative materie occorre esperire il procedimento di mediazione obbligatoria(esclusa in caso di proposizione del procedimento monitorio), l’opposizione si propone con atto di citazione (ad eccezione dei crediti relativi a rapporti di lavoro o locazione in cui si impiega il ricorso), da proporsi entro appunto entro 40 giorni decorrenti dalla notifica del decreto, a pena di inammissibilità della stessa (fatte salve alcune eccezioni, in cui viene consentita una opposizione tardiva se il debitore dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, caso fortuito o per forza maggiore). 

Il giudizio di opposizione è, come detto, un ordinario giudizio di merito e, non potendo in questa sede "riassumere" come questo si svolge, si analizzeranno solo due aspetti, ovvero: 

  1. a) la concessione della provvisoria esecutorietà in pendenza di opposizione; 
  2. b) la conclusione del giudizio di opposizione. 

Nel dettaglio: 

a)provvisoria esecutorietà in pendenza di opposizione

la legge consente al creditore di chiedere che il decreto ingiuntivo sia reso provvisoriamente esecutivo, anche se il debitore ha proposto opposto opposizione e quindi contestato tale credito, a condizionoe che: 

  • l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, 
  • la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali spese, restituzioni e danni 
  • l'opponente non contesta l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo (in questo caso la provvisoria esecutorietà verrà concessa limitatamente alle somme non contestate e salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali); 

la concessione della provvisoria esecutorietà consente al creditore di agire esecutivamente per il recupero del credito, ma è importante sottolineare che il giudizio di opposizione prosegue normalmente. 

b) conclusione del giudizio di opposizione

Il giudizio di opposizione può concludersi con: 

  • il rigetto dell’opposizione: il decreto ingiuntivo diviene quindi definitivo ed esecutivo; 
  • l’accoglimento totale dell’opposizione: il decreto ingiuntivo opposto perde efficacia e viene sostituito dalla sentenza; 
  • l’accoglimento parziale dell’opposizione: il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta. 

La sentenza emessa a conclusione del giudizio di oppoiszione, peraltro, è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. 

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