Avvocato Civile
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Il procedimento del decreto ingiuntivo
Una volta appurato che risultano essere soddisfatti i requisiti prima descritti, occorre quindi depositare il ricorso per decreto ingiuntivo aventi il Giudice competente.
Considerando che per l’emissione di un decreto ingiuntivo è competente lo stesso giudice che lo sarebbe per una domanda proposta in via ordinaria, in tema di competenza si può sintetizzare che:
- è competente il Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad Euro 5.000,00;
- è competente il Tribunale per le cause di valore superiore ad Euro 5.000,00=;
mentre per quanto riguarda la competenza territoriale:
- in generale, è competente il giudice (Giudice di Pace o Tribunale) del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, in caso di società, la sede legale (cd "foro generale");
- esistono delle eccezioni a tale regola e di seguito si elencano le principali in questa materia:
- per le obbligazioni, esiste un "foro facoltativo", in base al quale èanche competente il giudice del luogo in cui è sorta (forum obligationis) o deve essere eseguita (forum solutionis) l'obbligazione (così, per es., sarà anche competente il giudice dove ha sede la società creditrice, in quanto l'obbligazione di pagamento deve essere eseguita al domicilio del creditore);
- se però il debitore è un consumatore, la legge prevede a tutela di quest'ultimo unforo esclusivo, stabilendo che sia competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Occorre solo sottolineare che quelle sopra indicate sono solo alcune delle eccezioni, indicate perché ritenute più frequenti rispetto alle altre, ma le regole sulla competenza sono particolarmente complesse, quindi è bene comunque rivolgersi ad un professionista onde evitare errori nella scelta del giudice.
Stabilito quindi a che giudice rivolgersi, il creditore dovrà quindi procedere con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, atto che deve contenere alcuni precisi elementi.
Prima, una breve parentesi: è necessario l'avvocato o il creditore può adire personalmente il Giudice?
Ebbene, l'avvocato è necessario per le cause di fronte al giudice di pace il cui valore sia superiore ad Euro 1.100,00=: se il credito è inferiore, il creditore potrebbe stare in giudizio personalmente, senza quindi il ministero di un avvocato; in altri termini, se l'importo da recuperare è inferiore a tale somma, il creditore potrebbe rivolgersi direttamente al giudice, ma considerando la difficoltà della materia, è una scelta comunque fortemente sconsigliata!
Come si diceva, la legge prevede alcuni elementi che devono essere indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo ovvero:
- l'ufficio giudiziario (ossia il giudice competente, ad esempio Tribunale di Torino),
- le parti (ossia nome e cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc. del creditore e del debitore),
- l'indicazione dell’avvocato del ricorrente e la procura alle liti (oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito),
- l'oggetto (il credito richiesto),
- le ragioni della domanda (ad es., l’inadempimento del debitore rispetto al pagamento di una somma),
- le prove che si producono (ad es., la fattura),
- la richiesta della provvisoria esecutorietà, se vi sono i presupposti per ottenerla,
- le conclusioni (la richiesta di ingiunzione di pagamento).
Fra gli elementi che si sono indicati, compare anche "la richiesta della provvisoria esecutorietà": cosa si intende con tale espressione?
Come vedremo, quando il giudice accoglie il ricorso, ingiunge al debitore di pagare la relativa somma entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto stesso; tuttavia, in determinati casi la legge consente che il decreto possa essere provvisoriamente esecutivo: in questo caso, il giudice ingiunge il pagamento non entro 40 giorni ma immediatamente.
Non sempre è possibile chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ma solo in determinati casi ovvero:
- il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
- vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
- se il debitore ha ricosciouto per iscritto il proprio debito.
Negli ultimi due casi il giudice può, non deve, concedere la provvisoria esecutorietà, che in ogni caso non può essere disposta in autonomia dal giudice, ma deve sempre e comunque essere richiesta dal ricorrente, che deve quindi provare e documentare il pericolo del grave pregiudizio o allegare il riconoscimento del credito da parte del debitore.
Si segnala inoltre che vi sono dei casi in cui il decreto ingiuntivo viene considerato immediatamente esecutivo per legge, ed in particolare:
- il decreto emesso per il pagamento dei canoni di locazione dovuti in caso di morosità;
- il decreto emesso per il pagamento delle spese condominiali sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea.
Tornando al procedimento, una volta redatto, il ricorso dovrà essere sottoscritto dall'avvocato (o dalla parte personalmente) e depositato in cancelleria, insieme ai documenti che si allegano, telematicamente o in forma cartacea a seconda che il giudice competente sia il Tribunale o il Giudice di Pace.
A questo punto, occorre attendere la decisione del giudice, che potrà:
- richiedere una integrazione della prova;
- rigettare il ricorso;
- accogliere il ricorso
accoglimento del ricorso, rigetto del ricorso
Più in dettaglio:
- richiesta di un’integrazione probatoria: qualora il giudice ritenga la domanda non sufficientemente motivata o provata (ad es., è stata depositata la sola fattura e non anche l'estratto autentico delle scritture contabili), invita il ricorrente a provvedere, solitamente indicando un termine entro cui effettuare l’integrazione richiesta. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il giudice rigetta la domanda.
- rigetto del ricorso: il giudice rigetta la domanda se mancano i presupposti richiesti per l’emissione del decreto (ad esempio, il credito non è esigibile), se ritiene non provato il credito o il ricorrente non provveda all’integrazione probatoria. Due particolarità: 1) il rigetto del ricorso non impedisce al creditore di riproporlo; 2) contro il rigetto non sono esperibili mezzi di impugnazione.
- accoglimento del ricorso: se la richiesta è fondata, il giudice la accoglie ed emette il decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice contiene:
- l’ingiunzione al debitore di pagare o consegnare quanto richiesto dal ricorrente;
- il termine entro cui l’ingiunto deve pagare o può proporre opposizione (40 giorni), con avvertimento che in difetto il decreto diverrà esecutivo;
- se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il giudice ingiunge al debitore di pagare senza dilazione, fermo restando il diritto di proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica.
- la liquidazione delle competenze dell’avvocato: il compenso dell'avvocato dovrà quindi essere pagato dal debitore inadempiente.
Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, lo stesso deve essere portato a conoscenza del debitore: in effetti e come si può vedere, nel predetto procedimento il debitore stesso non è mai stato né sentito o tantomeno interpellato (utilizzando un'espressione latina, si dice che il procedimento di ingiunzione avviene inaudita altera parte, con ciò appunto significando che il giudice emette il decreto senza “ascoltare” le ragioni del debitore, ma unicamente quelle del creditore).
L'unico modo attraverso cui il debitore può conoscere dell’emissione di un decreto nei suoi confronti è solo ed esclusivamente tramite la notificazione dell’ufficiale giudiziario: questo significa che l'eventuale conoscenza che il debitore possa avere del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (ad es., il creditore lo ha avvisato telefonicamente) non ha valore giuridico alcuno, se effettuata al di fuori e senza il rispetto delle norme relative alla notificazione degli atti giudiziari.
A questo punto ed evitando di soffermarsi sulle regole procedurali della notificazione degli atti, occorre a questo punto capire cosa può o deve fare il debitore una volta ricevuto il decreto ingiuntivo.



