Avvocato Civile

Approfondimenti

Diritto all'identità personale e sessuale

 

Diritto all'identità personale e sessuale

 

Il diritto all'identità personale 

Il valore costituzionale dell'identità personale si riferisce al complesso della personalità dell'individuo che lo differenzia da tutti gli altri; suoi elementi costitutivi sono quei tratti distintivi che consentono d'individuare e distinguere una persona all'interno della collettività, ovvero il diritto ad essere sé stesso con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo in una formazione sociale. L'identità personale costituisce quindi un bene tutelabile indipendentemente dalle condizioni personali e sociali della persona, dalle sue qualità soggettive, affinché a ciascuno sia riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata. 

Peraltro, secondo una prima concezione del concetto, l'identità si riferisce alle risultanze anagrafiche del soggetto, che servono quindi ad identificarlo univocamente, mentre secondo un altro profilo, l'identità costituisce la proiezione sociale della persona. 

Non sono due concetti contrapposti, nel senso che uno non esclude l'altro, ma al contrario lo integra, essendo evidente che l'identità personale è formata dalla "somma" delle risultanze anagrafiche e della proiezioni sociale: tuttavia, a seconda che si ponga l'accento sulla prima o sulla seconda caratteristica dell'identità, si avranno degli specifici diritti che ricevono tutela autonoma: ad esempio, privilegiando la componente "anagrafica", riceverà tutela il diritto al nome, mentre privilegiando la componente sociale entra in gioco il concetto di reputazione. 

 

Il diritto al nome 

Strettamente connesso all'identità personale è il diritto al nome, uno degli elementi principali d'individuazione della persona (insieme all'immagine). In proposito, l'art. 6 c.c. dispone cheognuno ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome, cognome e pseudonimo (anche il nome d'arte è tutelato allo stesso modo, se ha acquisito la stessa importanza del nome), mentre per l'art. 22 Cost. nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa subire un pregiudizio dall'indebito utilizzo altrui può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo (con pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.), salvo risarcimento danni (art. 7). Accanto ad esso e all'immagine altri dati della persona ne consentono l'identificazione, oggi più che mai fondamentali: dalle impronte digitali ai dati cd biometrici, alla firma digitale, ai dati di riconoscimento informatici, fino ai codici attribuiti dalla pubblica amministrazione (codici fiscali, ecc.) che individuano tratti precisi e univoci della persona. 

 

Il diritto all'identità sessuale 

Connesso al concetto di identità della persona, vi è il diritto all'identità sessuale, da intendersi come il diritto al riconoscimento della propria caratterizzazione sessuale; e fin dal 1979 era stata riconosciuta, grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale, l’illegittimità delle norme che non riconoscevano il diritto alla rettificazione dell'atto di nascita e alla attribuzione del sesso femminile, solo con la legge n. 164/1982 veniva consentita la rettificazione del sesso di un individuo, nel caso di mutamento chirurgicamente indotto dei caratteri sessuali maschili o femminili, senza quindi considerare il tema dell'identità sessuale determinata in base a una dichiarata psico-sessualità in contrasto con la presenza di organi dell'altro sesso.sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale che, in una nota sentenza del 1985, ha ammesso la legittimità della rettifica anche nei casi di transessualità. 

 

Il diritto alla libera manifestazione del pensiero

Con la libertà di manifestazione di pensiero al soggetto è consentito esternare oralmente, per iscritto o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione le sue opinioni personali con l'unico limite del rispetto di quei principi etico-morali, non offensivi del senso del pudore e della pubblica decenza, ma soprattutto dei diritti all'onore, alla riservatezza ed alla reputazione. 

Articoli Correlati

logo
Corso Tazzoli 215/13
10135 Torino
P.I. 09533270014

Avvocato

Civile

Torino