Avvocato Civile
Approfondimenti
Il diritto alla vita, all'integrità fisica e alla salute
Il diritto alla vita e all'integrità fisica
Se il concetto di diritto a vivere e a veder rispettata la propria integrità fisica appare chiaro e perfino ovvio a tutti (ovviamente, lo Stato difende il cittadino che viene picchiato e cerca di assicurare alla giustizia chi commette odiosi crimini come l'omicidio, lesioni, ecc..), alcune implicazioni e sfaccettature di tale diritto possono essere, invece, interessanti da esaminare.
Per esempio, rientrano in tale diritto tutta la tematiche concernente gli atti di disposizione del proprio corpo, che l'art. 5 del codice civili li vieta se determinanti una diminuzione permanente dell'integrità fisica o altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, in un sistema coordinato con l'art. 2043 per quanto riguarda il relativo diritto al risarcimento del danno e le sanzioni penali per i delitti contro l'integrità della persona.
Il tema è particolarmente interessante in materia di donazione di organi.
Se per la donazione di organi e tessuti cd rinnovabili (quali per esempio sangue e midollo osseo) non si pongono particolari problemi (fermo restando il necessario consenso del donatore e del ricevente e l'adeguata informativa al primo circa il traumatismo del prelievo di midollo osseo), nei casi di organi non rinnovabili la situazione appare più complessa, in quanto l'asportazione di un organo è comunque una diminuzione permanente dell'integrità fisica, di fatto ed in principio vietata dalla legge. Esistono però delle eccezioni a tale divieto (il riferimento è alla legge n. 458/1967), giustificate dall'alto valore sociale e morale dell'atto compiuto dal donante, in forza delle quali è possibile donare un rene da donatore vivente o operare un trapianto di parte del fegato (vi sono tuttavia precisi limiti al compimento di tali atti: per esempio, gli stessi devono essere liberi e gratuiti e, preferibilmente, posti in essere da familiari e consanguinei, da persona maggiorenne e capace d'intendere e volere, consapevole dei possibili rischi e naturalmente consenziente. È poi da notare che è sempre possibile, fino all'ultimo momento precedente all'intervento, cambiare idea da parte del donatore e quindi rifiutarsi: in questo senso il precedente assenso non è vincolante.
Il diritto alla salute
In stretta relazione con diritto alla vita e all'integrità fisica, vi è il diritto alla salute previsto all'art. 32 Cost, secondo il quale "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".
La norma è stata interpretata in maniera estensiva, nel senso che viene riconosciuto ad ogni individuo non solo il diritto all'assenza di malattie o infermità psico-fisiche, ma anche ad uno stato di completo benessere fisico e mentale in cui il miglioramento della qualità di vita o un idoneo mantenimento della stessa richiede la tutela contro ogni elemento dannoso ambientale o indotto da terzi.
Il tema di maggior interesse e conflitto rispetto a tale diritto riguarda 'interpretazione della seconda parte della norma costituzionale, in quanto l'obbligatorietà o meno di un determinato trattamento sanitario può configgere con altre credenze, ideologiche o religiose, dell'individuo che ricevono pari dignità costituzionale (il riferimento è, per esempio, alla trasfusione di sangue eseguita su testimoni di Geova, il cui credo impedirebbe di accedere a tale trattamento sanitario).
In quest'ottica e senza pretesa di completezza, si può dire che:
- vi sono dei trattamenti sanitari obbligatori previsti per le malattie infettive, mentali, ecc., nei quali all'interesse del singolo prevale l'interesse della collettività all'incolumità (il tema è particolarmente dibattuto per quanto riguarda l'obbligatorietà dei vaccini, per esempio);
- il consenso richiesto per il resto dei trattamenti non obbligatori deve essere: personale (da persona capace di intendere e di volere o da chi esercita potestà tutoria), libero, spontaneo, consapevole e informato, manifesto ed accertato, ricettizio, revocabile, attuale, specifico ed inequivoco. Il paziente deve essere informato sulla sua malattia, sul trattamento sanitario proposto, sui rischi, sui costi e sulle possibile alternative terapeutiche, potendo anche decidere di non sottoporsi ad alcun trattamento, purché a conoscenza delle relative conseguenze;
- il diniego alle cure impedisce al medico di imporle coattivamente anche se necessarie alla sopravvivenza e solo la necessità di un intervento di urgenza, privo di consenso perchè eseguito in stato di necessità, esonera il professionista da responsabilità.
Infine, il diritto alla salute trova un altro "punto di rottura" rispetto alle frequenti realtà di trattamento sanitario forzoso ed alla recente emanazione della legge sul testamento biologico.
Il riferimento è, per esempio, al cd "accanimento terapeutico" o a tutte quelle situazioni in cui diagnosi di malattie altamente degenerative o letali, unite all'inefficacia o all'invasività delle relative cure, possano indurre il paziente a preferire, sempre autodeterminandosi, scelte tanto dolorose quanto finali (si parla, a tale proposito, di desistenza terapeutica e di accompagnamento caritatevole, in modo che il paziente si riappropri anche del suo diritto di ultimare il proprio percorso di vita, senza prolungare sofferenze ormai inutili). Sul punto, è stato recentemente introdotto nel nostro ordinamento il cd. testamento biologico, attraverso la legge n. 219/2017 che regola le modalità di espressione e revoca, le condizioni e disposizioni anticipate di trattamento attraverso le quali l'individuo predispone il proprio orientamento sul "fine vita", qualora poi non fosse più in grado di decidere per sopraggiunta incapacità di intendere e volere (non è questa la sede per approfondire tale tematica, molto sommariamente si può accennare al fatto che il perno su cui ruota il meccanismo di scelta, se così si può definire, è il "consenso" al quale, se libero e informato, viene riconosciuta un'unica valenza propedeutica per la sottoposizione della persona ad un trattamento sanitario).



