Avvocato Civile
Approfondimenti
Pignoramento presso terzi: dichiarazione del terzo e stipendi e pensioni
Dichiarazione del terzo: di cosa si tratta
Come abbiamo visto, il terzo pignorato deve rendere una precisa dichiarazione.
In tale dichiarazione, che può farsi a mezzo raccomandata a/r o p.e.c. anche attraverso procuratore speciale o difensore munito di procura speciale, il terzo specifica di quali cose o somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state già notificate o che ha accettato.
Laddove il terzo rilasci dichiarazione positiva, comunicando di possedere cose appartenenti al debitore esecutato o somme allo stesso dovute, sulle quali non gravano vincoli o restrizioni, siffatta dichiarazione ha l'effetto di accertare in modo definitivo l'esistenza dei beni e dei crediti, aprendo la fase destinata all'assegnazione o alla vendita degli stessi, finalizzata a soddisfare il credito spettante al creditore
Se il terzo non rende la dichiarazione dovuta nel termine indicato (o comunque entro la data di udienza indicata nell'atto di pignoramento), la stessa dovrà essere resa comparendo in un'apposita udienza e che se il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo: in altri termini, in caso di mancata dichiarazione del terzo, il creditore può agire esecutivamente anche contro quest'ultimo.
Se, invece, sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile identificare esattamente il credito o i beni del debitore in suo possesso, il giudice, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.
Da notare che nell'ipotesi in cui il terzo renda, invece, dichiarazione elusiva, reticente o ingannevole, tale da allontanare "nel tempo la realizzazione del credito fatto valere nel procedimento esecutivo", secondo la giurisprudenza lo stesso può essere chiamato al risarcimento dei danni prodotti a carico del creditore procedente ex art. 2043 c.c.
Stipendi e pensioni: in che misura sono pignorabili
Come per i beni mobili, anche per i crediti la legge prevede dei limiti in relazione alla pignorabilità degli stessi.
Per quanto riguarda i crediti impignorabili si rimanda a quanto già detto prima, in questa sede si vuole focalizzare l'attenzione sulla disciplina prevista nel caso di pignoramento dello stipendio o pensioni.
Nel dettaglio, le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento), possono essere pignorate nella misura di un quinto.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, invece, secondo quanto previsto dalla recente riforma, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà, mentre la parte eccedente è pignorabile nelle misure previste per stipendio: in altri termini, vi è comunque una base minima che non può essere pignorate e la restante parte della pensione solo nei limiti di 1/5.
Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di tutte le predette somme, pensione o salario, vi sono due diverse ipotesi:
1) nel caso in cui l'accredito in banca sia antecedente al pignoramento, esse potranno essere pignorate per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, mentre, se l'accredito è contestuale o successivo al pignoramento, esse potranno essere pignorate nella misura autorizzata dal giudice, in ogni caso non oltre il quinto;
2) se il pignoramento supera tutti i predetti limiti, la parte eccedente è inefficace.
Da notare, infine, che tali limiti non valgono per la riscossione dei crediti dovuti allo Stato, in quanto la normativa prevede delle eccezioni rispetto alla relativa pignorabilità dello stipendio a favore appunto dello Stato.



